RegolamentoCapo V

Art. 274

In vigore dal 4 gen 1866
I cancellieri dei pretori devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dall' del presente regolamento: 1.° registro degli atti di cancelleria sottoposti alla tassa di registro; 2.° registro degli atti di cancelleria esenti dalla tassa di registro; 3.° registro degli atti commerciali. In questo registro si inseriscono gli atti di emancipazione, le autorizzazioni ai minori emancipati per esercire il commercio, i processi verbali di deposito delle sentenze degli arbitri di cui nell' del codice di procedura, gli originali delle sentenze degli arbitri, i decreti che le rendono esecutorie, e qualunque altro atto che per disposizione di legge si debba depositare nelle suddette cancellerie; 4.° registro degli atti di apposizione e di rimozione dei sigilli; 5.° registro per le accettazioni e le rinunzie delle eredità, a senso degli articoli 944 e 955 del codice civile; 6.° registro dei decreti sopra ricorso. In questo registro diviso in colonne, si notano: A. il nome e cognome e la residenza del ricorrente; B. il nome e cognome e la residenza della parte contro la quale è dato il ricorso; C. l'oggetto in compendio della domanda; D. il tenore e la data del provvedimento emanato. 7.° registro delle circolari; 8.° registro della corrispondenza del pretore colle autorità giudiziarie ed amministrative; 9.° registro delle lettere ricevute dalle autorità ora indicate. I registri menzionati in questo e nei precedenti numeri 7 e 8 hanno ciascuno una rubrica, nella quale a lato del rispettivo numero progressivo di ogni atto ne sono indicati la data e l'oggetto e i nomi dell'autorità da cui emana e a cui è indirizzato. In aggiunta ai suindicati registri i cancellieri delle preture devono tenere i registri prescritti dall' del codice civile. La spesa dei registri prescritti in questo articolo e nell' del presente regolamento è a carico del cancelliere. Quanto alle preture alle quali sia assegnata un'annua somma per le spese d' ufficio, si provvederà col relativo fondo alla tenuta dei registri indicati ai numeri 7, 8 e 9.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-274

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Art. 274 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo