Regolamento›Sez. V
Art. 266
147 / 407In vigore dal 4 gen 1866
I motivi della sentenza sono dal giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo e indi presentati al presidente, il quale dopo averne data lettura al tribunale e avervi scritto a margine l'oggetto del giudizio per opportuna guida nella formazione delle statistiche annuali prescritte nel capo IV, titolo I del presente regolamento, li sottoscrive unitamente al compilatore, e li consegna al cancelliere.
Il cancelliere scrive immediatamente l'originale della sentenza, e lo presenta al presidente il quale, verificatane la perfetta concordanza colla minuta, lo fa sottoscrivere da tutti i votanti.
Quello tra essi che avrà compilato i motivi della sentenza aggiungerà alla propria sottoscrizione la parola estensore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-266