Regolamento›Sez. IV
Art. 254
129 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Il giudice o l'ufficiale del ministero pubblico che si trovino nel caso previsto nella prima parte dell' del codice di procedura, o che vogliano astenersi in senso del capoverso dell'articolo medesimo, devono farne la dichiarazione al momento della chiamata della causa alla cui discussione non devono o non vogliono intervenire.
Il tribunale delibera immediatamente con provvedimento consegnato nel foglio d'udienza.
Se la causa di ricusazione o di astensione è ammessa, il presidente sospende l'udienza, e integra subito il numero dei giudici nel modo stabilito dall' della legge di ordinamento giudiziario, o richiede la presenza all'udienza di un altro ufficiale del ministero pubblico: e qualora ciò non possa aver luogo prontamente, rimanda la causa ad altra prossima udienza determinata, e fa chiamare le altre cause.
Di tutto ciò si fa menzione nel foglio d'udienza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-254