Art. 233
RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 233

322 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le autorità giudiziarie non possono sentire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di esse, nè ricevere memorie concernenti le stesse cause se non per mezzo della cancelleria. I contravventori sono sottoposti a provvedimenti disciplinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-233