Art. 221
RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 221

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In vigore dal 4 gen 1866
La comparsa conclusionale prescritta dall' del codice di procedura deve contenere, oltre quanto è stabilito in esso articolo, le indicazioni ordinate nell' del presente regolamento. In margine all'atto conclusionale si noteranno la data dell'atto di citazione o delle comparse da cui sono desunte le conclusioni col richiamo al numero delle pagine in cui sono formulate. Nell'atto conclusionale si premetterà una succinta narrazione del soggetto della controversia: indi saranno esposti distintamente i motivi di fatto e di diritto che appoggiano l'assunto del concludente; e per ultimo si formoleranno chiaramente le conclusioni e le prove di cui si chieda l'ammissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-221