Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 215
304 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Per ottenere l'iscrizione a ruolo il procuratore istante deve presentare al cancelliere, insieme agli atti della causa, una nota colle indicazioni prescritte ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell', coll'avvertenza inoltre, nei casi previsti dal succitato del codice di procedura, dell'obbligo e del motivo della comunicazione della causa al ministero pubblico.
Il cancelliere fa risultare sugli atti dell'eseguita iscrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-215