Art. 198
RegolamentoCapo III

Art. 198

245 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
La pubblicazione prescritta dall'articolo 437 di esso codice si fa mediante lettura dei nomi, cognomi, e domicilio o residenza delle parti, e del dispositivo della sentenza. Fatta la pubblicazione il cancelliere appone alla sentenza la data e la propria sottoscrizione; immediatamente dopo nota nel registro prescritto dall', numero 1.° del presente regolamento se tutte le parti siano state presenti alla pubblicazione, indicando, ove occorra, il nome e cognome degli assenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-198