Art. 191
RegolamentoCapo II

Art. 191

210 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Qualunque atto di usciere deve esprimere il giorno, mese, anno, e, secondo i casi, l'ora in cui è eseguito, e indicare la persona a istanza della quale si fa la notificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-191