Accordo›Capo 10›Sez. 1
Art. 256
Ravvicinamento legislativo e pratiche applicative
In vigore dal 24 ott 2015
Ravvicinamento legislativo e pratiche applicative
L'Ucraina procede al ravvicinamento del proprio diritto della concorrenza e delle proprie pratiche applicative alla parte dell'acquis dell'UE di seguito indicata:
1. regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli del trattato
calendario: l' del regolamento è attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
2. regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento UE sulle concentrazioni")
calendario: l' e l', paragrafi 1 e 2, del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; l' è attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
3. regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell', paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate calendario: gli del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
4. regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell', paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia calendario: gli del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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