AccordoCapo 10Sez. 1

Art. 253

Definizioni

In vigore dal 24 ott 2015
Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: 1. "autorità garante della concorrenza": a) per la Parte UE, la Commissione europea; b) per l'Ucraina il comitato antimonopoli (Anti-Monopoly Committee) dell'Ucraina; 2. "diritto della concorrenza": a) per la Parte UE, gli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento UE sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; b) per l'Ucraina la legge n. 2210-III dell'11 gennaio 2001 (come modificata) e i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche. In caso di conflitto tra una disposizione della legge n. 2210-III e altre disposizioni sostanziali in materia di concorrenza, l'Ucraina garantisce che, per quanto riguarda quel conflitto, prevale la prima; e c) ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo; 3. I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-253

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 253 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo