Accordo›Capo 10›Sez. 1
Art. 253
Definizioni
In vigore dal 24 ott 2015
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
1. "autorità garante della concorrenza":
a) per la Parte UE, la Commissione europea;
b) per l'Ucraina il comitato antimonopoli (Anti-Monopoly Committee) dell'Ucraina;
2. "diritto della concorrenza":
a) per la Parte UE, gli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento UE sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
b) per l'Ucraina la legge n. 2210-III dell'11 gennaio 2001 (come modificata) e i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche. In caso di conflitto tra una disposizione della legge n. 2210-III e altre disposizioni sostanziali in materia di concorrenza, l'Ucraina garantisce che, per quanto riguarda quel conflitto, prevale la prima; e
c) ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo;
3. I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-253