AccordoCapo 10Sez. 1

Art. 254

Principi

In vigore dal 24 ott 2015
Principi Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Esse convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo le seguenti pratiche e operazioni, secondo quanto precisato nel rispettivo diritto della concorrenza, nella misura in cui esse incidano sugli scambi tra le Parti: a) gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare o ridurre notevolmente il gioco della concorrenza nel territorio di una delle Parti; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più impresa di una posizione dominante nel territorio di una delle Parti; oppure c) le concentrazioni tra imprese che determinano il costituirsi di monopoli o una sostanziale restrizione della concorrenza sul mercato nel territorio di una delle Parti.
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Principi (Art. 254 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo