Accordo›Capo 10›Sez. 1
Art. 254
Principi
In vigore dal 24 ott 2015
Principi
Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Esse convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo le seguenti pratiche e operazioni, secondo quanto precisato nel rispettivo diritto della concorrenza, nella misura in cui esse incidano sugli scambi tra le Parti:
a) gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare o ridurre notevolmente il gioco della concorrenza nel territorio di una delle Parti;
b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più impresa di una posizione dominante nel territorio di una delle Parti; oppure
c) le concentrazioni tra imprese che determinano il costituirsi di monopoli o una sostanziale restrizione della concorrenza sul mercato nel territorio di una delle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-254