Accordo

Art. 252

Cooperazione

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione 1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) e conformemente alle disposizioni del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, la cooperazione riguarda, tra le altre, le seguenti attività: a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sull'evoluzione legislativa; b) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; c) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sulle attività di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi; d) lo sviluppo di capacità, gli scambi di personale e la formazione di personale; e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella società civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti. f) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprietà intellettuale; g) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale: la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata. 3. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti convengono di mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprietà intellettuale ("dialogo sulla proprietà intellettuale") di cui riferiscono al comitato per il commercio, per discutere delle questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo e di ogni altra questione pertinente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-252

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo