Accordo

Art. 251

Codici di condotta e cooperazione legale

In vigore dal 24 ott 2015
Codici di condotta e cooperazione legale Le Parti incoraggiano: a) l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; b) la presentazione alle autorità competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-251

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Codici di condotta e cooperazione legale (Art. 251 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo