Accordo›Capo 10›Sez. 1
Art. 255
Attuazione
In vigore dal 24 ott 2015
Attuazione
1. La Parte UE e l'Ucraina mantengono in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di contrastare in modo efficace le pratiche e le operazioni di cui all', lettere a), b) e c).
2. Le Parti conferisce ad autorità che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo la responsabilità di dare efficace applicazione al diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa. Ciascuna delle Parti dispone che:
a) la sua autorità garante della concorrenza, prima di imporre a una persona fisica o giuridica sanzioni o rimedi per la violazione del suo diritto della concorrenza, riconosca a tale persona il diritto di essere sentita e di presentare elementi di prova entro un termine stabilito nel rispetto del suo diritto della concorrenza dopo averle comunicato le conclusioni provvisorie relative all'esistenza della violazione;
b) un tribunale o altro organo giurisdizionale indipendente previsto dal suo ordinamento applichi tali sanzioni o rimedi o li riesamini su richiesta della persona interessata.
4. Su richiesta di una delle Parti, ciascuna di esse mette a disposizione dell'altra Parte le informazioni pubbliche concernenti le attività volte ad assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e delle norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.
5. L'autorità garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi da applicare nella determinazione delle sanzioni pecuniarie imposte per le violazioni del diritto della concorrenza.
6. L'autorità garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi applicati nella valutazione delle concentrazioni orizzontali.
Storico versioni
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