AccordoCapo 10Sez. 1

Art. 259

Scambio di informazioni e cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza

In vigore dal 24 ott 2015
Scambio di informazioni e cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza 1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza per rafforzare l'applicazione efficace del diritto della concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione dei comportamenti o delle operazioni anticoncorrenziali. 2. A tal fine, l'autorità garante della concorrenza di una Parte può comunicare all'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte la propria disponibilità a cooperare nelle attività di applicazione del diritto della concorrenza. Tale cooperazione non impedisce alle Parti di assumere decisioni autonome. 3. Al fine di agevolare l'applicazione efficace del rispettivo diritto della concorrenza, le autorità garanti della concorrenza delle Parti possono scambiarsi informazioni anche sulla legislazione e sulle attività di applicazione nel rispetto dei limiti imposti dalla rispettiva legislazione e tenendo conto dei rispettivi interessi essenziali.
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Scambio di informazioni e cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza (Art. 259 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo