Accordo›Sez. 2
Art. 262
Principi generali
In vigore dal 24 ott 2015
Principi generali
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le Parti, gli aiuti concessi dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'Unione europea mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono tuttavia compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
3. Possono inoltre considerarsi compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo1 oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;
e) gli aiuti destinati al raggiungimento degli obiettivi previsti dai regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali e dalle norme sugli aiuti di Stato orizzontali e settoriali, concessi conformemente alle condizioni in essi contenuti;
f) gli aiuti per gli investimenti di messa in conformità alle norme obbligatorie previste dalle direttive UE di cui all'allegato XIX del capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo entro il termine di attuazione in esso stabilito e l'adattamento degli impianti e dei macchinari in ottemperanza ai nuovi requisiti possono essere autorizzati fino al 40% lordo dei costi ammissibili.
4. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme della presente sezione, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria all'interesse delle Parti.
I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.
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 1 Ai fini della presente disposizione, il comune interesse europeo
comprende l'interesse comune delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-262