AccordoCapo 10Sez. 1

Art. 257

Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi

In vigore dal 24 ott 2015
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi 1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi: a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all' e all', paragrafo 1, del presente accordo; b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di diritto della concorrenza di cui all', punto 2, del presente accordo; se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici assegnati a tali imprese. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un'impresa pubblica, concedere a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenere tali diritti.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-257

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Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi (Art. 257 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo