Accordo›Capo 10›Sez. 1
Art. 257
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi
In vigore dal 24 ott 2015
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi
1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi:
a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all' e all', paragrafo 1, del presente accordo;
b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di diritto della concorrenza di cui all', punto 2, del presente accordo;
se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici assegnati a tali imprese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un'impresa pubblica, concedere a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenere tali diritti.
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