Accordo
Art. 250
Misure alla frontiera
In vigore dal 24 ott 2015
Misure alla frontiera
1. Ai fini della presente disposizione, per "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale" si intendono:
a) le "merci contraffatte", vale a dire:
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o senza il consenso di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;
c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui è presentata la domanda di intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi a:
i) un brevetto;
ii) un certificato protettivo complementare;
iii) la privativa su un ritrovato vegetale;
iv) un disegno o modello;
v) un'indicazione geografica.
2. Salvo diversa disposizione contenuta nella presente sottosezione, le Parti adottano procedure1 intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione.
3. Le Parti adottano disposizioni affinché le autorità doganali, quando durante un intervento e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, abbiano sufficienti motivi per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di tali merci in modo da consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo precedente.
4. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.
5. Le Parti cooperano per contribuire, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione del presente articolo.
6. L'Ucraina dà piena attuazione agli obblighi di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
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 1 Resta inteso che non vi è alcun obbligo di applicare queste
procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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