Accordo
Art. 247
Responsabilità dei prestatori intermediari: hosting
In vigore dal 24 ott 2015
Responsabilità dei prestatori intermediari: "hosting"
1. Le Parti provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti delle Parti, di esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per le Parti, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-247