Accordo

Art. 247

Responsabilità dei prestatori intermediari: hosting

In vigore dal 24 ott 2015
Responsabilità dei prestatori intermediari: "hosting" 1. Le Parti provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti delle Parti, di esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per le Parti, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-247

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Responsabilità dei prestatori intermediari: hosting (Art. 247 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo