Accordo

Art. 243

Procedure amministrative

In vigore dal 24 ott 2015
Procedure amministrative Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-243

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Procedure amministrative (Art. 243 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo