Accordo

Art. 241

Spese legali

In vigore dal 24 ott 2015
Spese legali Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che sia in contrasto con il principio di equità.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-241

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Spese legali (Art. 241 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo