Accordo
Art. 237
Misure correttive
In vigore dal 24 ott 2015
Misure correttive
1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, l'autorità giudiziaria competente può anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.
2. L'autorità giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-237