Accordo

Art. 237

Misure correttive

In vigore dal 24 ott 2015
Misure correttive 1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, l'autorità giudiziaria competente può anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. 2. L'autorità giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-237

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Misure correttive (Art. 237 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo