Accordo

Art. 234

Misure di protezione delle prove

In vigore dal 24 ott 2015
Misure di protezione delle prove 1. Le Parti dispongono che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, l'autorità giudiziaria competente, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possa adottare celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova. 2. Le Parti dispongono che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto a un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-234

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure di protezione delle prove (Art. 234 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo