Accordo

Art. 229

Risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore

In vigore dal 24 ott 2015
Risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore 1. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le Parti rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica; promuovono inoltre una loro più diffusa applicazione con la partecipazione e l'approvazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. 2. Le Parti riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare le conoscenze tradizionali nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica delle conoscenze tradizionali. 3. Le Parti concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni riguardanti la proprietà intellettuale di questa sottosezione e della CBD. 4. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito ai pertinenti temi discussi in sede multilaterale.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-229

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Risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore (Art. 229 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo