Accordo›Sez. 3
Art. 230
Obblighi generali
In vigore dal 24 ott 2015
Obblighi generali
1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale1. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli nè ritardi ingiustificati.
2. Le misure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
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 1 Ai fini della presente sezione per "diritti di proprietà
intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costitutore di una banca di dati, i diritti delle persone creatici di topografie di prodotti a semiconduttori, i diritti conferiti dai marchi, i diritti su disegni e modelli, i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari, le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità, la privativa per ritrovati vegetali, le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi nella legislazione nazionale interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-230