Accordo

Art. 233

Elementi di prova

In vigore dal 24 ott 2015
Elementi di prova 1. Qualora una parte che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e abbia, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria delle Parti può ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. 2. Alle stesse condizioni, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, la produzione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-233

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Elementi di prova (Art. 233 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo