Accordo

Art. 238

Ingiunzioni

In vigore dal 24 ott 2015
Ingiunzioni Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se così prevede la legislazione interna, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-238

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Ingiunzioni (Art. 238 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo