Accordo

Art. 236

Misure provvisorie e cautelari

In vigore dal 24 ott 2015
Misure provvisorie e cautelari 1. Le Parti dispongono che le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. 2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, l'autorità giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine la competente autorità può disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni. 4. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In tal caso le Parti ne vengono informate, senza indugio, al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha il diritto di essere sentito, perché si possa decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate. 5. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole. 6. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito a un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.
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Misure provvisorie e cautelari (Art. 236 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo