Accordo

Art. 232

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

In vigore dal 24 ott 2015
Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal presente accordo, le Parti riconoscono quanto segue: a) affinché gli autori di opere letterarie e artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, e ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso; b) la disposizione di cui alla lettera a) del presente articolo si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-232

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Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti (Art. 232 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo