Accordo

Art. 227

Durata della tutela

In vigore dal 24 ott 2015
Durata della tutela I diritti esclusivi hanno una durata di almeno dieci anni dopo il primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo oppure, qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, di dieci anni dopo la prima delle date seguenti: a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo; b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-227

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Durata della tutela (Art. 227 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo