Accordo
Art. 227
Durata della tutela
In vigore dal 24 ott 2015
Durata della tutela
I diritti esclusivi hanno una durata di almeno dieci anni dopo il primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo oppure, qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, di dieci anni dopo la prima delle date seguenti:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-227