Accordo

Art. 226

Diritti esclusivi

In vigore dal 24 ott 2015
Diritti esclusivi 1. I diritti esclusivi di cui all', paragrafo 1, del presente accordo comprendono il diritto di autorizzare o vietare uno degli atti seguenti: a) la riproduzione di una topografia qualora sia tutelata ai sensi dell', paragrafo 2, del presente accordo; b) lo sfruttamento commerciale o importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia. 2. Il diritto esclusivo menzionato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non è applicabile a una riproduzione effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa. 3. I diritti esclusivi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non si estendono agli atti relativi a una topografia che soddisfa le condizioni dell', paragrafo 2, del presente accordo e che è stata creata in base a un'analisi e a una valutazione di un'altra topografia effettuate in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non è applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati legittimamente posti sul mercato.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-226

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Diritti esclusivi (Art. 226 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo