Accordo

Art. 228

Varietà vegetali

In vigore dal 24 ott 2015
Varietà vegetali Le Parti cooperano per promuovere e rafforzare la privativa sui ritrovati vegetali in conformità alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all', paragrafo 2, di detta convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-228

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Varietà vegetali (Art. 228 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo