Accordo
Art. 235
Diritto di informazione
In vigore dal 24 ott 2015
Diritto di informazione
1. Le Parti dispongono che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, ove opportuno, quanto segue:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:
a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; oppure
e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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