Accordo
Art. 235
75 / 488Diritto di informazione
In vigore dal 24 ott 2015
Diritto di informazione
1. Le Parti dispongono che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, ove opportuno, quanto segue:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:
a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; oppure
e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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