Accordo
Art. 241
81 / 488Spese legali
In vigore dal 24 ott 2015
Spese legali
Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che sia in contrasto con il principio di equità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-241