Accordo

Art. 244

Ricorso ai servizi di intermediari

In vigore dal 24 ott 2015
Ricorso ai servizi di intermediari Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività collegate a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le misure di cui alla presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari. La presente sottosezione si applica unicamente alla responsabilità che potrebbe derivare dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare del diritto d'autore1. ---------------  1 Le deroghe alla responsabilità stabilita dalla presente sottosezione riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Tale attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce nè controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-244

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo