Accordo

Art. 248

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

In vigore dal 24 ott 2015
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli del presente accordo, le Parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano nè un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Le Parti possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti a informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-248

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Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (Art. 248 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo