Accordo

Art. 245

Responsabilità dei prestatori intermediari: semplice trasporto (mere conduit)

In vigore dal 24 ott 2015
Responsabilità dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit") 1. Le Parti dispongono che, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-245

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