Art. 243 · Procedure amministrative
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Art. 243

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Procedure amministrative

In vigore dal 24 ott 2015
Procedure amministrative Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.
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