Allegato II›Titolo II
Art. 11
Compiti delle parti
In vigore dal 26 giu 2010
Compiti delle parti
1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo
di lavoro di cui all', per quanto riguarda tutte le
questioni relative all'applicazione e al funzionamento dell'accordo
di cui al presente allegato.
2. La Bosnia-Erzegovina nomina quale proprio organo di rappresentanza
il ministero per il Commercio estero e le Relazioni economiche. La
Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione
generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione
europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali
cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle
attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione
dell'accordo di cui al presente allegato.
4. Le Parti:
a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all', con
decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in
funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e
regolamentari delle Parti stesse;
b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di
stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici
dell'accordo di cui al presente allegato. Le appendici si considerano
modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno
scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del
gruppo di lavoro;
c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui
all', paragrafo 6;
d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi
regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico
interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori,
che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande
spiritose e dei vini aromatizzati;
e) si comunicano le misure legislative e amministrative e le
decisioni giudiziarie relative all'applicazione dell'accordo di cui
al presente allegato, nonché le misure adottate in base a tali
decisioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-11