Allegato IITitolo II

Art. 11

Compiti delle parti

In vigore dal 26 giu 2010
Compiti delle parti 1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all', per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato. 2. La Bosnia-Erzegovina nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero per il Commercio estero e le Relazioni economiche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza. 3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione dell'accordo di cui al presente allegato. 4. Le Parti: a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all', con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse; b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici dell'accordo di cui al presente allegato. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro; c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all', paragrafo 6; d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati; e) si comunicano le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione dell'accordo di cui al presente allegato, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
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Compiti delle parti (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo