Allegato II›Titolo I
Art. 7
Protezione delle menzioni tradizionali
In vigore dal 26 giu 2010
Protezione delle menzioni tradizionali
1. In Bosnia-Erzegovina, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:
a) non devono essere utilizzate per la designazione e la
presentazione di vini originari della Bosnia-Erzegovina e
b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione
di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini
la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella
lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie,
conformemente all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela
delle menzioni tradizionali di cui all' utilizzate per la
designazione e la presentazione di vini originari del territorio
della Comunità. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per
garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni
tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali
menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali
"genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni
analoghe.
3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:
a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura
nell'appendice 2 e non alle traduzioni e
b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione
nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.
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