Allegato II
Art. 2
In vigore dal 26 giu 2010
Definizioni
Ai fini dell'accordo di cui al presente allegato e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:
a) "originario di", se tale dicitura è usata in relazione con il
nome di una delle Parti:
un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione
e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta
Parte;
una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio
di detta Parte;
b) "indicazione geografica", quale figurante all'appendice 1:
un'indicazione ai sensi dell', paragrafo 1, dell'accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio (di seguito denominato: "accordo TRIPs");
c) "menzione tradizionale": una denominazione di uso tradizionale,
quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al
metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo,
o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e
riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una
delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un
vino originario del suo territorio;
d) "omonimo": la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura
tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare
confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti
diversi;
e) "designazione": i termini utilizzati per designare un vino, una
bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui
documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda
spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in
particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella
pubblicità;
f) "etichettatura": il complesso delle designazioni e altri
riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o
marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino
aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo
di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento
del collo delle bottiglie;
g) "presentazione": l'insieme dei termini, delle allusioni ecc.
relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato
e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i
dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della
promozione delle vendite in generale;
h) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti
di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il
trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista
della vendita al consumatore finale;
i) "produzione", l'intero processo di vinificazione o di elaborazione
di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
j) "vino": unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione
alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite
previste nell'accordo di cui al presente allegato, anche se non
pigiate, o del loro mosto;
k) "varietà di vite": varietà di piante della specie Vitis
Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle
Parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite
per il vino elaborato sul proprio territorio;
l) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
Storico versioni
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