Protocollo 6
Art. 17
Termini
In vigore dal 26 giu 2010
Termini
1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo
all'atto o al fatto a cui si riferiscono
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere
prorogati di comune accordo fra le Parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre
essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta
motivata di una delle Parti o per propria iniziativa, debitamente
fondata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-17-3