Protocollo 6
Art. 15
Elenco di arbitri
In vigore dal 26 giu 2010
Elenco di arbitri
1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di
quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da
arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti
selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di
collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione
si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in
materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o
commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo
personale, non essere associati a organizzazioni o governi nè
ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il
codice di condotta di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-15-3