Protocollo 6›Sez. III
Art. 12
Informazioni e consulenza tecnica
In vigore dal 26 giu 2010
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può
ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi
lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto
di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo
devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto
di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare
comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al
regolamento interno di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-12-4