Protocollo 6Sez. III

Art. 12

Informazioni e consulenza tecnica

In vigore dal 26 giu 2010
Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-12-4

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Informazioni e consulenza tecnica (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo