Protocollo 6›Sez. II
Art. 9
Provvedimenti temporanei in caso di non conformità
In vigore dal 26 giu 2010
Provvedimenti temporanei in caso di non conformità
1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di
tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura
notificata a norma dell', paragrafo 1, non è conforme agli
obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta
presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di
compensazione temporanea.
2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni
dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio
arbitrale a norma dell', che stabilisce la non conformità
con il presente accordo di una misura presa per applicare tale
decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa
notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di
associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma
dell' in misura equivalente all'effetto economico negativo
causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la
sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che
la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del
paragrafo 3 del presente articolo.
3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non
sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla
violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio
arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al
paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La
decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene
notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di
associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I
benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio
arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono
essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.
4. La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a
quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non
viene ritirata o modificata per renderla conforme con l'accordo
stesso, o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione
della controversia.
Storico versioni
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