Protocollo 6›Sez. II
Art. 10
In vigore dal 26 giu 2010
1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per
ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di
porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte
ricorrente.
2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della
misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla
presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per
iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di
pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata
contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e
di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato
entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora
decida che una misura non è conforme al presente accordo, il
collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere
la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro
livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme
al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il
collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui
all'. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato
entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
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