Protocollo 6›Sez. II
Art. 7
Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo
In vigore dal 26 giu 2010
Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo
1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il
periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo
ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere ad un
accordo sul periodo di tempo ragionevole.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo
ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale,
la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di
associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo
1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per
stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio
arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione
della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il
collegio originale, si applicano le procedure di cui all'.
Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni
dalla costituzione del collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-7-4