Protocollo 6
Art. 3
Avvio della procedura di arbitrato
In vigore dal 26 giu 2010
Avvio della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia,
la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'
del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un
collegio arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di
stabilizzazione e di associazione.
2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto
della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata
dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle
disposizioni di cui all' del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-3-5