Art. 3 · Avvio della procedura di arbitrato
Protocollo 6

Art. 3

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Avvio della procedura di arbitrato

In vigore dal 26 giu 2010
Avvio della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all' del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un collegio arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione. 2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all' del presente protocollo.
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